1. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 3, le parole: «umiliante e offensivo» sono sostituite dalle seguenti: «umiliante od offensivo»;
b) all'articolo 4, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in quanto compatibili»;
c) all'articolo 4, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Quando il ricorrente deduce in giudizio elementi di fatto, dai quali si può presumere che vi sia stata discriminazione diretta o indiretta, spetta al convenuto l'onere di provare l'insussistenza della discriminazione. In caso di discriminazione indiretta, gli elementi di fatto possono essere desunti anche da dati di carattere statistico»;
d) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:
«Art. 4-bis. - (Protezione delle vittime). - 1. La tutela giurisdizionale di cui all'articolo 4 si applica altresì nei casi di comportamenti, trattamenti o altre conseguenze pregiudizievoli posti in essere nei confronti della persona lesa da una discriminazione diretta o indiretta, o di qualunque altra persona, quale reazione ad una qualsiasi attività diretta ad ottenere la parità di trattamento»;
e) all'articolo 5, commi 1 e 3, dopo le parole: «dell'articolo 4» sono inserite le seguenti: «e dell'articolo 4-bis».